Come noto, a partire dal 1 gennaio 2018, sono stati introdotti nuovi limiti all’utilizzo dei sacchetti ultraleggeri (con spessore inferiore a 15 micron) richiesti o forniti come imballaggio per prodotti alimentari sfusi.
Lo stabilisce l’art.9-bis della Legge di conversione che recepisce la Direttiva Europea 720/2015 e introduce ulteriori modifiche al Decreto Legislativo 152/2016. Il provvedimento si è reso necessario per sanare la procedura d’infrazione dello Stato Italiano in materia di divieto di commercializzazione della bioplastica.
La norma ha generato incertezze applicative e numerose polemiche, qualcuna anche pretestuosa e qualcuna giustificata, e trova la sua ragione principale nella spinta a ridurre l’uso dei sacchi di plastica e nel fare maggiore ricorso alla bioplastica.
In ogni caso si ritiene opportuno e necessario fornire le seguenti indicazioni.
– La norma riguarda tutte le borse di plastica ultraleggere utilizzate dai consumatori per operazioni di pesatura e prezzatura dei prodotti alimentari venduti allo stato sfuso (cioè non imballato o preincartato) e cioè pane, frutta, formaggi, ortaggi, pesce, gastronomia ecc. (cfr. lettera dd-quinquies comma 1 art.218)
– I sacchetti ultraleggeri dovranno essere compostabili e devono essere composti da materie prime vegetali almeno al 40%. Dal 2020 queste materie dovranno rappresentare il 50%. Dal 2021 il 60%. (cfr. comma 2 art.226-ter)
– La norma prevede che questi sacchetti debbano essere pagati dal consumatore ma non ne fissa e/o indica prezzo o costo massimo. Il prezzo di vendita deve risultare, per ogni singola unità, dallo scontrino fiscale. (cfr. comma 5 art.226.ter)
– I sacchettini ultraleggeri non possono essere riutilizzati per acquistare altri prodotti. Si aggiunge che, secondo una prima interpretazione del Ministero della Salute, i sacchetti si potranno portare da casa, a patto che siano
monouso e che corrispondano alle caratteristiche suddette. In questo caso dovrebbero essere gli esercenti a verificare l’idoneità dei sacchetti monouso introdotti, cosa che appare del tutto impensabile. (cfr. comma 3 art.226-ter)
– Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti
“ultraleggeri” non rispondenti alle caratteristiche del nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006. La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa. (cfr. 4-bis e ss. art.261).
Possono invece liberamente essere utilizzate, ai sensi dell’articolo 226-bis del Dlgs 152/2006, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili che rispondano esclusivamente a queste caratteristiche:
Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna e interna fornite, con diverse percentuali di plastica riciclata, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari e in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Tali borse (sia le compostabili che le riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Per completezza di informazione si aggiunge che tutti i sacchetti utilizzati per l’acquisto di alimenti sfusi che sono biodegradabili e compostabili sono contraddistinti da questi marchi:
Sempre per completezza di informazione si ricorda che per quanto attiene all’eventuale utilizzo di borse portate dall’esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, il Ministero dell’Ambiente sottolinea che la nuova disciplina si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter).
In ogni caso, ai sensi del comma 3 dell’art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
Si ricorda e sottolinea ancora che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchetti non conformi.