A decorrere dal 1° settembre 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91), quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa, con esclusione delle società per azioni, il conservatore del registro delle imprese procede all’iscrizione immediata dell’atto; l’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma, quando l’iscrizione è eseguita in mancanza delle condizioni previste dalla legge, la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.

Come indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3673/C del 19 settembre 2014, con riguardo a questa tipologia di domande:

-per garantire l’immediatezza dell’iscrizione, prima di procedere all’iscrizione l’Ufficio del Registro delle imprese deve limitarsi a verificare i requisiti di ricevibilità della domanda, senza avviare i controlli concernenti “le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” che a norma di legge, ordinariamente, precedono l’iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione stessa;

-affinché il registro delle imprese garantisca una pubblicità sostanziale, essenziale e corretta, l’Ufficio del Registro delle imprese, pur provvedendo all’immediata iscrizione, deve effettuare, ad iscrizione avvenuta, quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori, avrebbero potuto comportare la sospensione della domanda ed eventualmente anche il rifiuto dell’iscrizione.

Le nuove modalità di iscrizione saranno operative per le domande inviate al Registro delle imprese di Torino a partire dal 13 ottobre 2014.