Con decreto del 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – passa dal 1% allo 0,5% in ragione d’anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale: cambiano anche gli importi dovuti per i versamenti eseguiti con ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 0,50% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il giorno del versamento tardivo.