Recependo una specifica istanza avanzata dalle Organizzazioni di Categoria la Regione Piemonte, tra le modifiche introdotte con la l.r. n. 15/2012, alle norme della legge regionale quadro sulle attività commerciali (l.r. n. 28/1999 e s.m.i.), ha inserito anche una serie di nuove disposizioni volte a regolamentare l’utilizzo del termine “Outlet” nelle comunicazioni e nella pubblicità commerciale.

 

Intanto la definizione: le nuove norme stabiliscono che”con la denominazione outlet si intende:

-la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

-la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;

-la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato.

 

Dopo aver precisato che la denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne e nei marchi propri degli esercizi che rispettino le caratteristiche sopra esposte e nella relativa pubblicità, la nuova normativa regionale precisa inoltre che”:

-Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle indicate nelle condizioni previste nella definizione;

-Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.”

Pesanti le sanzioni previste:

-L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti nella definizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni;  

-In caso di violazione delle altre disposizioni contenute nell’art 14 ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.”

 

Le nuove norme regionali sono state accolte con favore in casa Confcommercio e soprattutto nell’ambito del settore degli operatori dell’abbigliamento da tempo impegnato in una moralizzazione della comunicazione pubblicitario delle vendite.