(Dal sito interne della Camera di Commercio)
Non sono tenute al pagamento del diritto annuale per l’anno 2015:
1. Le imprese individuali e i soggetti REA che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 2014 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2015
2. Le società di persone e i consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2014 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2015
3. Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale, o il piano di riparto entro il 31 dicembre 2014 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2015