Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021 – ed entra in vigore in data odierna – il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″.
Il provvedimento, oltre alle misure sugli spostamenti, introduce in via normativa la denominazione delle zone di rischio (“zona gialla”, “zona arancione”, “zona rossa” e “zona bianca”), già utilizzata nella prassi, in modo da semplificare la lettura delle disposizioni di contenimento oggi articolate per scenari e livelli di rischio.
Si riporta, di seguito, una sintesi dei contenuti del provvedimento.
- Determinazione della classificazione del territorio nazionale in zone (art. 1)
La disposizione integra l’attuale quadro regolatorio delineato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al fine di formalizzare, anche dal punto di vista normativo, la denominazione delle zone in cui è suddiviso il territorio nazionale (“zona gialla”, “zona arancione”, “zona rossa” e “zona bianca”), i cui parametri restano disciplinati dall’art. 1, commi 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del citato decreto.
In particolare la norma, con il nuovo comma 16-septies, definisce:
- “Zona bianca”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio basso (art. 1, co. 16-sexies del DL 33/2020);
- “Zona arancione”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto (art. 1, co. 16-quater e 16-quinquies del DL 33/2020);
- “Zona rossa”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato (art. 1, co. 16-quater del DL 33/2020);
- “Zona gialla”: in via residuale, le Regioni, i cui territori presentano parametri differenti da quelli sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.
- Ulteriori disposizioni urgenti pe il contenimento della diffusione del Covid-19 (art. 2)
Sull’intero territorio nazionale, viene esteso fino al prossimo 27 marzo il divieto attualmente previsto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità, o motivi di salute. Resta, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino alla medesima data, entro i confini regionali per la Zona gialla ed entro i confini comunali per la Zona arancione, è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, lo spostamento verso un’altra abitazione privata abitata, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Tale facoltà di spostamento in altre abitazioni non è più consentita all’interno della Zona rossa. Conseguentemente viene abrogato l’art. 1, comma 4 del decreto legge n.2 del 2021 che lo consentiva fino al 5 marzo.
Nei casi di mobilità limitata all’ambito comunale, si conferma, invece, la possibilità di spostamenti in altri Comuni a partire da Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
- Regime sanzionatorio (art. 3)
Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio si conferma l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge n.19 del 2020.
Salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo.
In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.