L’INPS, con il messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti circa la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di beneficiare della seguente modulazione dell’adempimento:
- il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che l’INPS non darà luogo al rimborso di quanto già versato.
In merito alla presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 citato, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 è stato prorogato il termine di presentazione dal 16 settembre 2020, originariamente previsto, al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.
In relazione a tale differimento, da considerare come termine ultimo entro il quale presentare l’istanza sopra citata, con il presente messaggio si forniscono indicazioni che integrano quelle contenute nel messaggio n. 3274/2020, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:
- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Gestione Aziende con dipendenti e Gestione separata committenti
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata valgono altresì le seguenti indicazioni:
- le denunce di variazione, volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio con l’indicazione dei suddetti codici;
- nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati nel presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l’indicazione dei codici di sospensione; le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.