L’art. 689 comma 1 del codice penale punisce con la pena dell’arresto fino ad un anno l’esercente che “somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità”. La condanna comporta altresì la pena accessoria della sospensione dell’esercizio da 15 giorni a due anni (art. 35 C.P.)