(Dal sito internet di Ascom Torino)
Con nostra precedente recensione di febbraio, avevamo reso noti i contenuti di uno schema di accordo per l’estensione, alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, dei criteri di cui all’intesa del 5 luglio 2012 ai fini dell’assegnazione di aree pubbliche per l’esercizio di queste attività.
Obiettivo dell’accordo è quello di consentire alle Regioni disporre di uno strumento per gestire i rinnovi delle concessioni su area pubblica per le attività artigianali, di somministrazione e di rivendita di quotidiani e periodici via via che verranno a scadenza.
Per queste attività, infatti, manca una fonte normativa come l’art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010 che, nel recepire la direttiva servizi, ha espressamente stabilito che, con intesa in Conferenza Unificata sono individuati i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere.
Il rischio oggettivo, in mancanza di criteri di riferimento, era infatti che le concessioni citate, una volta scadute, dovessero essere sottoposte automaticamente alle procedure di gara con tutte le conseguenze negative sugli operatori in attività che avrebbero visto quasi certamente vanificata la loro “storia di impresa”.
L’iter dell’accordo sembrava arenato in ragione delle perplessità evidenziate dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito delle riunioni preparatorie della Conferenza unificata svoltesi la scorsa primavera.
Con una improvvisa accelerazione, probabilmente determinata anche dalla ormai certa approvazione della riforma della PA che ha di fatto riavviato anche l’iter della revisione dei regimi abilitativi delle attività d’impresa, oggetto del secondo schema di accordo, lo scorso 16 luglio la Conferenza unificata ha approvato l’accordo allegato ai fini dell’interpretazione uniforme dell’applicabilità dell’intesa del 5 luglio 2012.
Si ricorda infine che le aree del demanio marittimo restano escluse dall’accordo in quanto regolate da specifiche disposizioni.