Dopo l’approvazione dell’Intesa Stato-Regioni di luglio 2012, la Regione Piemonte ha avviato il recepimento della norma presentando alle Associazioni la bozza di Regolamento. Il contenuto, di fatto già sottoscritto tre anni fa, necessitava di un passaggio formale anche in Regione, tramite cui sono ripresi i criteri stabiliti con lo Stato Italiano.

 

La parte che maggiormente interessa gli operatori, ovvero il meccanismo di rinnovo delle concessioni previsto per il 2017, resta naturalmente quella già prevista, ovvero:

 

1. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l’assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati si applicano i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:

a).1 anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale dante causa;
a).1.1. a chi ha un’anzianità di iscrizione fino a cinque vengono attribuiti quaranta punti;
a).1.2. a chi ha un’anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;
a).1.3. a chi ha un’anzianità di iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;
a).2 anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta, che partecipa alla selezione, un punteggio pari a quaranta punti.

 

2. Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 1, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l’assunzione, da parte del soggetto candidato, dell’impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d’obbligo nei confronti del comune, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999.

 

3. La presentazione, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione del posteggio, del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) o del certificato di regolarità contributiva, attribuisce il punteggio di tre punti.

 

4. Il punteggio massimo che l’impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti.

 

La bozza del Regolamento ora sarà trasmesso al Consiglio Regionale ed alla relativa Commissione, al fine di concludere l’iter previsto dalla Norma.