In attesa della pubblicazione ufficiale in Gazzetta del provvedimento sui ristori di marzo 2021, per cui si esprimerà una valuta politica, anticipiamo la comunicazione tecnica di Fiva Nazionale:

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di venerdì u.s., ha approvato il Decreto Legge cosiddetto “Sostegni” di cui si attende la pubblicazione in G.U. e che ora va alle Camere per la necessaria conversione in Legge. Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse settoriale, con l’avvertenza che esse sono rese sulla base del testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato che, quindi, in sede di pubblicazione potrebbe avere qualche (minima) differenza.

Art.1 – Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

La disposizione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio che svolgono attività d’impresa (ad eccezione di coloro che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del Decreto o che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso) che abbiano avuto, nel 2019, un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi maturati nel 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel 2019. Ai soggetti che hanno aperta la partita Iva nel 2019 il contributo spetta comunque.

L’ammontare del contributo è calcolato in base ad una percentuale sulla differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019 e sulla base del volume dei ricavi nel seguente modo

• 60% per soggetti con ricavi fino a 100.000 euro

• 50% per soggetti con ricavi dal 100.001 euro fino a 400.000 euro

• 40% per soggetti con ricavi da 400.001 euro fino a 1 milione di euro

• 30% per soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro

• 20% per soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è assicurato, comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche. Inoltre, il contributo non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

In alternativa alla corresponsione e a scelta dell’interessato, il contributo a fondo perduto può essere utilizzato come credito d’imposta.

Per ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, anche da un intermediario, istanza presso l’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento che è definito, insieme alle modalità dell’istanza – ivi compresi i contenuti infornativi e i termini di presentazione – con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti

Il Fondo, istituito con l’art.1 comma 20 della legge 178/2020, per l’esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali dovuti da parte dei lavoratori autonomi e professionisti è incrementato di 500 milioni di euro e dunque è costituito, per l’anno 2021 di 1 miliardo e mezzo di euro. La disposizione opera per i soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano percepito un reddito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’attuazione della norma è però rinviata ad un Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale saranno definiti criteri e modalità per l’erogazione dell’esonero.

Con la norma in oggetto si prefigurano le condizioni – almeno per quanto riguarda i contributi previdenziali – perché si realizzi un periodo “bianco” per numerose imprese.

Art.4 – Proroga del periodo di sospensione dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi (cartelle esattoriali)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione in scadenza al 28 febbraio 2021 sono differiti al 30 aprile 2021. Sono inoltre differite al 31 luglio e al 30 novembre le rate da corrispondere, rispettivamente, per l’anno 2020 e per l’anno 2021 e relative a mancati, tardivi o insufficienti versamenti.

E’ previsto anche l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, limitatamente ai soggetti con reddito imponibile, riferito al 2019, non superiore a 30.000 euro.

Art.26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche nei centri storici

La disposizione in oggetto istituisce, per l’anno 2021, un fondo di 200 milioni di euro presso il MEF da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

Art.27 – Riparto del contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario

Per l’anno 2021 viene istituito, e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario, in contributo di 110 milioni di euro da destinare al ristoro delle categorie colpite dalle restrizioni dovute all’emergenza Covid.

Art.30 – Ulteriori misure di proroga

La lettera a) del comma 1 dell’articolo dispone il differimento del termine del 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 in materia di esonero del pagamento del canone unico di cui all’art. 1 commi 837 e seguenti della legge 160/2019. Si chiarisce che, diversamente da provvedimenti passati in cui si faceva riferimento a Tosap e Cosap a carattere temporaneo, la norma in oggetto fa riferimento al canone unico che, dunque, comprende la tassazione del suolo pubblico per l’attività di commercio su aree pubbliche sia a carattere permanente che temporaneo e che dunque riguarda tanto i concessionari che gli spuntisti.

Il comma 4 differisce al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni mentre il comma 5 consente agli stessi Comuni, limitatamente all’anno 2021, di approvare i piani finanziari e le relative tariffe TARI entro il 30 settembre 2021″.