Si segnala l’intervenuta modifica del regolamento Cosap che introduce delle novità per quanto riguarda i mercati:

 

Art. 6 – Rinnovo delle concessioni. E’stato aggiunto il comma 3bis, che specifica il soggetto passivo del canone in caso di subingresso nella titolarità di concessione permanente di suolo pubblico.

3bis. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l’obbligo del pagamento del canone per l’intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

Art. 7 – Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione.
Al comma 3 è stata aggiunta la lettera c), che stabilisce, in caso di cessazione di attività, l’esatta contabilizzazione del canone dovuto.
c) per le concessioni con scadenza superiore all’anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell’occupazione.
Di conseguenza, sia in caso di voltura perfezionata entro il 30 giugno sia in caso di cessazione, l’operatore non dovrà inoltrare alcuna richiesta di revisione di pagamento C.O.S.A.P., in quanto l’applicazione dello sgravio e dell’eventuale recupero del canone verrà effettuata d’ufficio.