A seguito dell’orientamento emerso in seno alla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni di riconfermare anche per il 2016 le linee già assunte negli ultimi anni in ordine alle date di inizio dei saldi (primo giorno feriale antecedente l’Epifania per quelli invernali ed il primo sabato di luglio per quelli estivi), la Giunta del Piemonte nella seduta del 30 novembre u.s., in conformità con quanto previsto nell’art. 14 della l.r. n. 28/1999 e s.m.i., ha provveduto ad individuare quali date di avvio dei saldi per il corrente anno rispettivamente: martedì 5 gennaio per quelli invernali e sabato 2 luglio per quelli estivi.
Ritenendo di fare cosa gradita riepiloghiamo le principali disposizioni che il Comune di Torino ha disposto per quanto attiene i prossimi saldi estivi e che in linea di massima sono conformi a quelle assunte da quasi tutti i comuni dell’area torinese.
Periodi di svolgimento delle vendite estive di fine stagione: 2 luglio 2016 – 27 agosto 2016
Informativa ai consumatori.
In sostituzione della precedente preventiva comunicazione al comune delle date di effettivo svolgimento da parte dei singoli esercizi e dei prodotti posti in saldo, viene ora richiesta l’esposizione, in luogo ben visibile per il pubblico, di una apposita informativa per i consumatori, conforme al modello stabilito e contenente le principali regole che ciascun operatore è tenuto ad osservare nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione prescelto.
Svolgimento delle vendite
Anche lo svolgimento delle vendite di fine stagione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori di cui al d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i.
Limiti nelle informazioni pubblicitarie
Ai sensi del c. 3 dell’art. 15 della l.r. n. 28/99 e s.m.i. “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”.
Indicazione dei prezzi
Si rammenta che, ai sensi del disposto dell’art. 15 comma 5 del d. lgs. 114/1998 “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul presso normale di vendita che deve essere comunque esposto”
Divieto vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi
Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 14 bis della l.r. n. 28/99 e s.m.i. “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo” fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alle norme sopra riportate comporta una sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 c. 3 del d. lgs. 114/98 e variabile da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 3098,74.