Si pubblica la nota del Direttore del CAAT, in merito alle misure eccezionali a contrasto degli abusi in tema rifiuti del Centro.
OGGETTO: rafforzamento degli strumenti sanzionatori nei riguardi di soggetti che a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo introducano nel Centro rifiuti prodotti al suo esterno e/o per l’abbandono di rifiuti/merce/imballaggi nel Centro in aree diverse da quelle a ciò destinate.
Egregi Signori,
va assumendo contorni preoccupanti il comportamento, riscontrato in taluni utenti, d’introdurre nel Centro rifiuti prodotti o comunque provenienti dall’esterno del Mercato al fine di farli smaltire a cura e spese di quest’ultimo. Con aggravio di spese e potenziali responsabilità del tutto improprie per quest’Ente Gestore.
In ragione di ciò Vi si comunica che, con effetti dalle 0,00 del giorno Lunedì 8 febbraio 2016:
l’art. 45.3 del Regolamento è così modificato:
45.3 E’ vietato introdurre nel Centro, comprese le aree esterne (aree verdi, strada di accumulo e strada di collegamento), rifiuti di qualsiasi natura e/o beni comunque destinati ad essere smaltiti tramite l’organizzazione di gestione rifiuti e imballaggi del Centro, che non derivino o non siano direttamente riconducibili alle attività autorizzate dall’Ente Gestore, svolte esclusivamente all’interno del Mercato dalle imprese, anche di produzione, insediate.
L’onere di provare che i rifiuti/la merce/gli imballaggi traggono origine da attività lecitamente svolte nel Mercato è posto a carico del soggetto che ne abbia o ne abbia avuta la detenzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo non è in alcun modo ammesso di introdurre nel Centro scarti, rifiuti e merci da smaltire provenienti dalla propria clientela esterna al Centro o da proprie sedi esterne o da terzi.
Partite di merce destinate ad essere ricevute al CAAT dalle Imprese Grossiste insediate, come da fattura emessa dal fornitore delle stesse, che siano oggetto di contestazione col fornitore stesso o con l’autotrasportatore potranno essere avviate a smaltimento in Mercato solo nel rispetto delle seguenti essenziali modalità, dovendosi in difetto trattare alla stregua di partite di rifiuti introdotte abusivamente nel Centro:
– che l’Ente Gestore ne venga informato prima che inizino le operazioni di scarico per lo smaltimento;
– che lo scarico avvenga alla presenza di un responsabile incaricato dall’Ente Gestore con anche il compito di raccogliere copia della documentazione del carico ecc.;
Dunque lo scarico non potrà che avvenire in orari di ufficio e di presidio dall’Ente Gestore.
Sarà cura dell’interessato allo smaltimento della merce in contestazione procedere a contattare il personale dell’Ente Gestore, il quale interverrà non appena disponibile.
L’Ente Gestore si riserva di poter anche successivamente richiedere per iscritto integrazione della documentazione e/o ulteriori spiegazioni, in special modo e non solo sul carico, sul vettore e sui presupposti dello smaltimento ecc.
La mancata risposta da parte del Conduttore nel tempo utile di una settimana a partire dalla data di richiesta scritta pervenutagli dall’Ente Gestore potrà di per se determinare l’emissione della sanzione prevista al successivo art 48.8 a suo carico.
Circa la determinazione della responsabilità e delle eventuali penali l’Ente Gestore potrà anche avvalersi sia della testimonianza diretta dei lavoratori della portineria, della Vigilanza, sia dei lavoratori che gestiscono il servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, sia delle riprese filmate dal proprio impianto di videosorveglianza e potrà procedere a denuncia dei responsabili presso le competenti Autorità.
E’ consentito, nel rispetto della disciplina interna del Mercato e sino a quando tale servizio verrà erogato da CAAT, il conferimento presso CAAT di imballaggi usati di prodotti ortofrutticoli purché già destinati a merce lecitamente compravenduta o detenuta nel Centro e purché ciò avvenga esclusivamente nelle aree a ciò destinate da parte dell’Ente Gestore.
l’art. 48.8 del Regolamento è così modificato:
48.8 L’introduzione di oggetti e merci estranei alle attività svolte presso il Centro comporterà l’addebito di una penale da € 3.000 a € 6.000 per ogni singola violazione oltre al costo dello smaltimento delle merci introdotte che l’Ente Gestore concorderà con l’appaltatore dello smaltimento.
L’Ente Gestore potrà anche pretendere che le merci e/o i rifiuti che diano luogo a penale abbandonino la struttura mercatale senza esser qui smaltite, impregiudicato il pagamento della penale stabilita da CAAT che, in tal caso, CAAT potrà valutare di ridurre di un terzo.
La penale colpirà anzitutto l’impresa nel cui interesse e/o a cui vantaggio l’introduzione non autorizzata e/o l’abbandono è stato – a giudizio di CAAT – compiuto. Quindi, in solido, sia l’impresa di movimentazione sia il trasportatore.
Alla penale s’assocerà la facoltà della Direzione di Centro di sospendere le tessere tutte delle imprese di movimentazione in solido responsabili fino a tre mesi e, in casi giudicati da CAAT di eccezionale gravità, di revocare definitivamente le tessere medesime trattenendone l’importo residuo, nei riguardi delle dette imprese responsabili in solido.
In tali ipotesi i titolari/legali rappresentanti (salve ipotesi giudicate da CAAT di eccezionale gravità) e, comunque, i dipendenti delle imprese sospese/revocate potranno continuare ad accedere al Centro purché assunti da altra impresa in regola con le norme di Mercato.
Le violazioni agli art. 42.4 e 45.3 comportano, a favore dell’Ente Gestore la riscossione di una penale di € 10 per ogni cassetta, di € 250 per parti, anche accessorie, di imballaggi e di € 500 per ogni bancale o sua porzione introdotti nel Centro dall’utenza e comunque non depositati negli appositi contenitori e spazi.
Stessa penale è prevista per le imprese insediate – anche di produzione – che abbandonino merci nelle aree comuni e non nei bidoni o nelle aree loro assegnati.
Mi auguro che siffatte misure, introdotte per arginare comportamenti oltremodo scorretti e ingiustamente gravosi per CAAT, non abbiano ad applicarsi, nel senso che non se ne dia il caso, nei Vs. riguardi.
In difetto, risultato palesemente vano ogni monito bonario in precedenza assunto, non posso che sottolineare che CAAT dovrà procedere con adeguata fermezza.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Busi