Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015, il Decreto 30 luglio 2015 n. 140 con il regolamento – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000 – contenente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
-costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
-la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
-costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono:
-essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
-essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
-non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 45 giorni dalla data della comunicazione (prevista dall’articolo 10, comma 4, del Decreto) nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.
Non sono ammesse agli aiuti le imprese controllate – ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del codice civile – da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.
Fonte: Gazzetta Ufficiale