Per quanto riguarda il pagamento del diritto annuale in relazione all’anno 2015, occorre tenere presente che non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2015:

a) nel caso di società di persone, se la cancellazione viene richiesta entro il 30 gennaio 2015 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2014, oppure
b) nel caso di società di capitali e società cooperative, se la richiesta di cancellazione viene presentata entro il 30 gennaio 2015 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2014.

Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2015 anche:

a) le imprese individuali che cessano l’attività con data non successiva al 31 dicembre 2014 e presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2015;
b) le società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2014 e presentino la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2015;
c) le società cooperative che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa (art. 2544-septiesdecies C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2014;
d) le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con data atto non successiva al 31 dicembre 2014 e che presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2015.