(Dal sito internet della Camera di Commercio)
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge il 11.08.2014 n. 114, la riduzione del trentacinque per cento per l’anno 2015 del diritto annuale a carico delle imprese dovuto alle camere di commercio, è prevista a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del decreto. Per l’anno 2014 rimangono quindi in vigore gli importi stabiliti con Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico del 21 aprile 2011.
Pertanto, coloro che, successivamente al versamento hanno erroneamente compensato il diritto annuale pagato, possono entro un anno dalla scadenza, reintegrare l’importo dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In assenza, in caso di incompleto pagamento, l’impresa sarà sanzionata come prescritto dal Decreto n. 54/2005.