Comunicazione periodo di occupazione del suolo pubblico stagionale per tutta la durata della concessione pluriennale in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2020 2144/016 e della Deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 16/2/2021.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2020, n. mecc. 2020 2144/016 avente ad oggetto “Forme alternative di commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali: individuazione posteggi singoli esistenti sul territorio cittadino”, sono stati individuati i posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica extramercatale per la vendita stagionale di caldarroste e con successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 16/2/2021 e sono state stabilite le seguenti prescrizioni per l’esercizio della predetta attività di vendita.
– l’attività di commercio deve essere esercitata a mezzo di attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, prive di allestimenti ingombranti o incongrui quali ombrelloni, cartelli con grafica ecc., le quali dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l’esercizio dell’attività;
– l’occupazione non può essere effettuata nelle le aree porticate della Città e non deve, comunque, interferire con spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o abitazioni privati;
– nell’esercizio dell’attività occorre che siano adottati tutti gli accorgimenti affinché le emissioni di vapori o di fumo non arrechino molestia alle persone, né sia arrecato disturbo alla quiete pubblica;
– il periodo di occupazione è definito con durata non inferiore a 93 giorni e non superiore a 150 giorni, individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo di ciascun anno;
– l’attività di vendita dovrà essere svolta tra le ore 9,00 e le ore 22,00, fatta salva l’applicazione di provvedimenti diversi in materia di orari;
– il concessionario è tenuto a provvedere al riordino e alla pulitura dell’area interessata dall’attività stessa, sino ad una distanza non inferiore a otto metri e raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo i principi della raccolta differenziata;
– è fatto divieto al concessionario di fissare al suolo in modo permanente o comunque anche in via episodica strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato; non devono in nessun caso essere utilizzati strutture ancorate al suolo, né posizionati tavolini, sedie o altre strutture diverse da quelle di vendita.
Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione con concessione pluriennale di occupazione del suolo pubblico per la vendita stagionale in oggetto, dovranno pertanto utilizzare il modello sotto riportato per comunicare, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo suap_areepubbliche@cert.comune.torino.it , il periodo di occupazione (minimo 93 giorni – massimo 150 giorni) del suolo pubblico individuato nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo di ciascun anno e che avrà valore per tutta la durata della concessione pluriennale di posteggio (quindi secondo la normativa vigente fino al 31/12/2032).
Si ricorda che le autorizzazioni con concessione pluriennale di suolo pubblico sono scadute lo scorso 31 dicembre 2020 e sono attualmente in regime di proroga tecnica e che, terminata la procedura amministrativa di rinnovo, l’esercizio dell’attività è subordinato all’esito favorevole della conclusione del procedimento di rinnovo d’ufficio della medesima concessione.
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